Lavoro sportivo: i chiarimenti fiscali sui compensi

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, rispondendo a numerose domande, ha fornito precisazioni sugli enti sportivi e sul lavoro sportivo, tra cui che se ad un volontario vengono corrisposti rimborsi forfettari entro il limite di esenzione di 400 euro, questi saranno comunque tassati se lo stesso, nel medesimo periodo d’imposta, ha percepito compensi per lavoro sportivo dilettantistico superiori a 15.000 euro.

Quindi se il volontario percepisce rimborsi forfettari per 350 euro e un compenso da lavoro sportivo pari a 16.000 euro, l’intero importo del rimborso sarà imponibile.

Nel caso in cui invece, il superamento della soglia dei 15.000 euro avvenga computando anche i rimborsi forfettari, sarà soggetta a tassazione solo la parte eccedente tale limite. Se, ad esempio 14.800 euro vengono percepiti come compenso per lavoro sportivo e 380 euro come rimborso forfettario, sarà imponibile solo l’eccedenza di 180 euro.  

Con un’altra risposta è stato chiarito che l’espressione “compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo” che non concorrono a formare reddito imponibile IRPEF fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro, comprende sia le somme percepite dal lavoratore sportivo titolare di un rapporto di lavoro autonomo, anche se cococo, sia quelle derivanti da un rapporto di lavoro subordinato instaurato sempre nell’area del dilettantismo.

L’Agenzia delle entrate ha inoltre evidenziato che la non concorrenza alla base imponibile IRAP fino alla soglia di 85.000 euro, trova applicazione sia per i compensi erogati ai lavoratori sportivi titolari di una cococo nell’area del dilettantismo sia per i compensi erogati, sempre da un ente sportivo dilettantistico, per i rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale.

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