Le comunicazioni al Casellario delle pensioni

A cura della Redazione

Gli enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria devono comunicare periodicamente al Casellario delle pensioni INPS i dati delle prestazioni da loro erogate nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Così si è espresso l’INPS col messaggio del 15 luglio 2026 n. 2354 che fornisce un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge.

Il messaggio intanto ricorda che il Casellario delle pensioni è finalizzato alla raccolta, la conservazione e la gestione dei dati relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

- dell'Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

- dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria o che ne abbiano, comunque, comportato l’esclusione o l’esonero;

- dei regimi obbligatori per l’erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti (Casse professionali);

- di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

- di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Il Casellario inoltre, raccoglie i dati relativi ai trattamenti assistenziali, alle pensioni di guerra e alle rendite per invalidità e infortuni.

La trasmissione delle informazioni al Casellario avviene annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno e in particolare:

-       entro il mese di febbraio di ciascun anno per anticipare i trattamenti da erogare nel corso dell’anno stesso, nonché il consuntivo di quelli liquidati l’anno precedente

-       entro ciascun trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio) vanno comunicati i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo di ciascun trimestre.

Infine, Il mancato adempimento di tali obblighi è sanzionato in quanto la trasgressione costituisce omissione di atti d’ufficio da parte del legale rappresentante dell’Ente ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 41/1995.

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