Le istruzioni INPS per i contributi dei cooperanti all'estero
A cura della Redazione
L’INPS, con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, ha chiarito le regole previdenziali da applicare con riferimento ai dipendenti, sia del settore pubblico che privato, impegnati all'estero in progetti di cooperazione internazionale attraverso ONG, enti del terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro riconosciuti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Il provvedimento di prassi specifica che i contributi IVS devono essere versati alle casse di provenienza del lavoratore per garantire la continuità assicurativa.
La base imponibile è calcolata su compensi convenzionali aggiornati ogni anno (attualmente pari a 1.519,67 euro mensili per il personale contrattualizzato).
Sono introdotti nuovi codici UNIEMENS per la corretta esposizione delle denunce mensili.
Per quanto riguarda la
Le organizzazioni di cooperazione tenute alla valorizzazione della sezione
- per i cooperanti per i quali è dovuta la contribuzione IVS (33%) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la contribuzione minore determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento
il codice uguale a “00”; - per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche, per i quali è dovuta la contribuzione minore determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento
il codice uguale a “21”; - per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche nonché alle Gestioni ex INADEL o ex ENPAS, per i quali è dovuta la contribuzione minore esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia, determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento
il codice uguale a “22”.
Il datore di lavoro pubblico, che per i propri dipendenti è tenuto alla valorizzazione della sezione
Nel caso di instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali vi è l’obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro devono inviare entro la fine del mese successivo al pagamento del compenso il flusso di denuncia Uniemens indicando, quale tipo rapporto di lavoro, il codice “21”, avente il significato di “collaborazione coordinata e continuativa - attività di cooperazione internazionale allo sviluppo”.
Per i periodi pregressi con versamenti errati, è prevista una procedura di regolarizzazione con soli interessi legali, a condizione che i flussi correttivi vengano inviati entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare (2 maggio 2026) e i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi (1° giugno 2026).
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