Le Regioni si preparano all’emergenza caldo dei lavoratori
A cura della Redazione
Analizziamo le Ordinanze regionali per la tutela dei lavoratori contro il rischio caldo
Cosa tratta?
Negli ultimi anni, l’intensificazione delle ondate di calore legate ai cambiamenti climatici ha reso il rischio da stress termico uno dei principali fattori critici per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per le attività svolte all’aperto o in ambienti non climatizzati.
In risposta a questo scenario, nel 2026 le Regioni italiane stanno adottando, spesso in anticipo rispetto agli anni precedenti, ordinanze e protocolli specifici finalizzati a limitare l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con misure che incidono direttamente sull’organizzazione del lavoro.
Il sistema di tutela contro il caldo si caratterizza per una forte eterogeneità territoriale. Le Regioni intervengono infatti in autonomia, sulla base delle proprie competenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, delineando un quadro normativo diversificato.
Queste Regioni hanno formalmente emanato ordinanze che limitano o vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde (tipicamente 12:30–16:00) nei giorni a rischio elevato:
- Nord: Liguria e Piemonte;
- Centro: Toscana, Lazio e Emilia-Romagna;
- Sud: Puglia.
Il divieto:
- non è automatico, ma scatta solo quando il rischio è classificato come “alto”;
- riguarda soprattutto attività con elevato sforzo fisico e esposizione solare.
Liguria
Il provvedimento resterà valido fino al 31 agosto 2026 e prevede il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio, dalle 12.30 alle 16.00, nelle giornate in cui il portale Worklimate segnala un livello di rischio “alto”, nei settori agricolo e florovivaistico, nei canteri edili in cui si svolgono attività all’aperto ed affini. Sono esclusi dal divieto gli interventi urgenti e di pubblica utilità, purché vengano adottate adeguate misure di prevenzione e protezione dal calore. Per tutte le lavorazioni all'aperto o in ambienti non climatizzati è raccomandata l'applicazione delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Piemonte
Il provvedimento impone il divieto di lavoro all’aperto e in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole, tra le 12:30 e le 16, ai lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, dei settori delle cave e della logistica compresi coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano (rider), nei casi in cui non sia possibile adottare misure organizzative o tecniche idonee a ridurre il rischio, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate segnali un livello di rischio alto.
Toscana
Il provvedimento vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 fino al 31 agosto 2026, nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate segnali un livello di rischio alto. Il divieto non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative. In tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Lazio
Il provvedimento vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 fino al 15 settembre 2026, nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano (rider), limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito Worklimate segnali un livello di rischio alto. Il suddetto divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblici servizi, ai loro appaltatori quando eseguano interventi di pubblica utilità, di protezione civile, di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative.
Emilia-Romagna
Il provvedimento vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 fino al 15 settembre 2026, nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nei piazzali in cui si esercita attività di logistica (limitatamente ai destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), ad ogni lavoratrice e lavoratore non rilevando differenze di ruoli, inquadramento e applicazione contrattuale, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet Worklimate segnali un livello di rischio alto. Inoltre, per il lavoro di consegna merci tramite mezzi a pedalata anche assistita, la parte organizzatrice deve provvedere ad inserire il rischio calore nei parametri di calcolo dei tempi di consegna e distanze massime di percorrenza, senza che questo comporti alcuna conseguenza negativa in termini salariali e reputazionali. Deve inoltre farsi carico di fornire agli operatori ogni ausilio finalizzato alla mitigazione del rischio conformemente a quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla protezione solare”.
Puglia
Fino al 15 settembre è fatto divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate segnali un livello di rischio alto. Il provvedimento si applica alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico. Le disposizioni sono rivolte al settore agricolo e forestale, florovivaistico, nelle serre e nei tunnel agricoli, nelle cave, nei cantieri edili e stradali, nelle attività di logistica di piazzale e di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano (rider), in ulteriori attività caratterizzate da esposizione prolungata al sole o da esposizione al calore e significativo impegno fisico. Deve essere prestata particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.
Veneto
La Regione Veneto sta agendo diversamente rispetto alle altre, mediante l’approvazione di un “Protocollo d’Intesa per la gestione del rischio da calore negli ambienti di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”, non introduce dunque dei divieti in automatico, ma prevedere l’utilizzo di misure di prevenzione e protezione, quali, rimodulazione degli orari, pause, idratazione, DPI, sorveglianza sanitaria, ecc... La deliberazione richiama esplicitamente le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Cosa dice la legge?
- Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare: approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 19 giugno 2025.
- Regione Liguria: Ordinanza 1/2026 del 28 maggio 2026.
- Regione Piemonte: Ordinanza 1/2026 del 29 maggio 2026.
- Regione Toscana: Ordinanza 2/2026 del 28 maggio 2026.
- Regione Lazio: Ordinanza Z00001 del 22 maggio 2026.
- Regione Emilia-Romagna: Ordinanza 72 del 3 giugno 2026.
- Regione Puglia: Ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026.
- Regione Veneto: DGR n. 376 del 19 maggio 2026.
Indicazioni operative
Nei giorni in cui il sistema Worklimate segnali un livello di rischio moderato o alto per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, il datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adotta misure organizzative e preventive finalizzate alla riduzione del rischio da stress termico e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:
- rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
- assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
- riduce, ove possibile, l’impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;
- fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all’esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
- garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;
- promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori (“sistema del compagno”) finalizzati all’identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;
- adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.
I datori di lavoro sono altresì tenuti al rispetto delle “Indicazioni operative per la prevenzione degli effetti delle elevate temperature sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
Le misure sopracitate costituiscono misure minime di prevenzione e non sostituiscono gli ulteriori obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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