Licenziamento illegittimo: eliminato il limite massimo di sei mensilità per l’indennità risarcitoria

A cura della Redazione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 depositata in data 22 ottobre 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

La disposizione al vaglio della Corte disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo intimato dai “piccoli” datori di lavoro (che non occupano più di quindici dipendenti – cinque se imprese agricole – in ciascuna unità produttiva o comunque nell’ambito dello stesso comune, oppure più di sessanta nel complesso), e trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per questi licenziamenti, la norma prevede l’obbligo di risarcire il danno subito dal lavoratore con il versamento di «un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».

Il limite massimo di 6 mensilità è stato ora dichiarato illegittimo, in quanto in contrasto con il dettato costituzionale.

Una forbice compresa tra 2,5 e sei mensilità comprime, infatti, eccessivamente l’ammontare dell’indennità, impedendo una reale personalizzazione del danno subito dal lavoratore, specie in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità. Inoltre, rappresenta una sorta di liquidazione legale «forfetizzata e standardizzata», come tale inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi a offrire un ristoro adeguato a garantire la dignità del lavoratore, nel rispetto del principio di eguaglianza. Non solo, ma risulta inefficace rispetto alla necessaria funzione deterrente, volta a dissuadere il datore di lavoro dal reiterare l’illecito. Infine, riconosce ingiustificatamente una tutela monetaria in favore dei “vecchi assunti” tendenzialmente meno favorevole rispetto a quella spettante agli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese di minori dimensioni, a seguito della sentenza numero 118 del 2025 di questa Corte, che ha eliminato l’analogo limite di sei mensilità previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015 per il cosiddetto “contratto a tutele crescenti”.

A seguito dell’eliminazione dell’inciso dell’art. 8, anche per i licenziamenti dei “vecchi assunti” operati dai “piccoli datori” sarà possibile incrementare la misura dell’indennità fino a dieci o quattordici mensilità, in favore dei lavoratori con anzianità superiore rispettivamente a dieci o a venti anni, già prevista dalla stessa norma per i datori con più di quindici prestatori di lavoro.

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