Nuove disposizioni operative per la gestione dei codici EER dei rifiuti di batterie

A cura della Redazione

La Commissione Europea ha adottato la Decisione Delegata (UE) 2025/934, che aggiorna l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) introducendo nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti derivanti da batterie

 

Cosa tratta?

Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha pubblicato una nuova circolare che introduce un rilevante aggiornamento dell’Elenco europeo dei rifiuti, con particolare attenzione alla classificazione delle batterie.

Con la circolare n. 8 del 23 luglio 2026 vengono fornite le indicazioni operative per l’attuazione della Decisione delegata (UE) 2025/934 e viene definito un percorso chiaro per l’adeguamento delle iscrizioni delle imprese interessate, delineando tempistiche e modalità di aggiornamento.

La Decisione modifica l’allegato D alla Parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto vengono forniti i seguenti aggiornamenti operativi:

  • Nuovi codici EER: a decorrere dal 14 ottobre 2026, le imprese iscritte o che intendono iscriversi all’Albo possono chiedere l’inserimento dei codici EER di cui all’Allegato “B” mediante presentazione di apposita istanza telematica.
  • Codici EER sostituiti: a decorrere dal 9 dicembre 2026 sono adeguati d’ufficio, in tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo, i codici EER di cui all’Allegato “A”.

 

Cosa dice la legge?

  • Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie. La decisione introduce nuovi codici EER e aggiorna la classificazione dei rifiuti derivanti dalle nuove tecnologie di batterie (litio, sodio, nichel, ecc.).
  • Rettifica 2025/90657 della Decisione Delegata (UE) 2025/934, che ha modificato i termini di applicazione delle nuove disposizioni recepite dall'Albo nazionale gestori ambientali.
  • Decisione 2000/532/CE della Commissione, che istituisce l'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e che viene modificata dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934.
  • Direttiva 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui Rifiuti), in particolare l'articolo 7, che disciplina l'elenco dei rifiuti e attribuisce alla Commissione europea il potere di aggiornarlo.
  • Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che ha introdotto nuove definizioni e requisiti per la gestione delle batterie lungo l'intero ciclo di vita, rendendo necessario l'aggiornamento dell'EER.
  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Allegato D, che recepisce nell'ordinamento nazionale l'Elenco Europeo dei Rifiuti e che viene conseguentemente aggiornato dalle modifiche introdotte dalla Decisione Delegata (UE) 2025/934.

 

Indicazioni operative

  • Verificare i codici EER attualmente autorizzati: le imprese dovrebbero effettuare una ricognizione dei codici EER presenti nelle proprie iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali, autorizzazioni, registri di carico e scarico, formulari e procedure interne, individuando eventuali codici interessati dalle modifiche introdotte dalla Decisione Delegata.
  • Valutare la necessità di richiedere nuovi codici EER: dal 14 ottobre 2026 le imprese iscritte all'Albo, o quelle che intendono iscriversi, possono richiedere l'inserimento dei nuovi codici EER previsti dall'Allegato B della circolare mediante apposita istanza telematica. Pertanto, è opportuno verificare se le tipologie di rifiuti gestite rientrano nelle nuove classificazioni introdotte.
  • Monitorare l'adeguamento d'ufficio dei codici sostituiti: a decorrere dal 9 dicembre 2026 l'Albo provvederà all'aggiornamento automatico dei codici EER sostituiti nelle autorizzazioni delle imprese già iscritte. Le aziende dovranno comunque verificare la corretta trasposizione dei codici nelle proprie autorizzazioni e nella documentazione gestionale.
  • Aggiornare la documentazione aziendale: una volta recepite le modifiche, sarà necessario aggiornare:

o   procedure di gestione dei rifiuti,

o   istruzioni operative per il personale,

o   formulari e modalità di compilazione,

o   registri di carico e scarico;

o   software gestionali utilizzati per la tracciabilità dei rifiuti;

o   eventuali autorizzazioni o comunicazioni ambientali interne.

  • Formare il personale coinvolto: gli addetti alla classificazione, alla gestione documentale, al deposito temporaneo, al trasporto e alla spedizione dei rifiuti di batterie dovrebbero essere informati sulle nuove codifiche EER e sulle relative modalità di applicazione per evitare errori di classificazione.
  • Verificare i contratti con trasportatori e impianti: le imprese produttrici di rifiuti di batterie dovrebbero confrontarsi con trasportatori, intermediari e impianti di recupero o smaltimento per verificare che tutti i soggetti della filiera siano autorizzati ai nuovi codici EER eventualmente introdotti.

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