Nuove prestazioni pensionistiche: ulteriori istruzioni COVIP

A cura della Redazione

La COVIP, con le Istruzioni del 25 giugno 2026, fornisce chiarimenti in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 252/2005 proseguendo nell’attuazione delle nuove disposizioni della Legge di bilancio 2026.

In particolare, sono state introdotte tre nuove tipologie di prestazioni fruibili dagli aderenti a cui si applica il novellato decreto n. 252/2005. Sono alternative alla tradizionale rendita vitalizia e sono così definite:

  •         Rendita a durata definita: consiste nell'erogazione di un importo per un periodo corrispondente alla speranza di vita residua del beneficiario. L'ammontare di ogni rata annuale viene calcolato dividendo il montante disponibile al momento dell'erogazione della rata per il numero di anni di vita residua stimati.
  •        Prelievi liberamente determinabili: rappresentano una modalità di prestazione che consente al beneficiario di richiedere, in qualsiasi momento, somme entro il limite dell'importo complessivamente maturato e non ancora riscosso relativo alla rendita a durata definita.
  •         Erogazione frazionata del montante accumulato: prevede la distribuzione del capitale maturato attraverso pagamenti periodici, effettuati per un arco di tempo prestabilito e comunque non inferiore a cinque anni. Spetta alla COVIP definire sia la periodicità delle erogazioni sia il numero minimo di rate in cui il montante può essere suddiviso.

Le prime due si applicano a partire dal 1° luglio, mentre l’erogazione frazionata del montante accumulato entra in vigore dal 31 ottobre 2026.

Le prestazioni sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari entro il termine indicato nello statuto o nel regolamento e comunque non oltre 6 mesi; il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Esso viene investito nel comparto scelto dall’aderente all’atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. In caso di morte del beneficiario, il montante residuo può essere riscattato dai soggetti che sono stati indicati al momento dell’opzione.

Per darne notizia agli aderenti, i fondi dovranno pubblicare una comunicazione sul relativo sito web.

È stato previsto un periodo transitorio per consentire alle forme pensionistiche complementari di adeguare progressivamente i propri sistemi informatici e le procedure operative necessarie alla gestione delle domande e all'erogazione delle prestazioni.

Il periodo transitorio si concluderà il 31 dicembre 2026. In ogni caso, le forme pensionistiche devono procedere all’adeguamento con la massima tempestività.

Durante tale fase, le forme pensionistiche hanno comunque l'obbligo di ricevere le richieste presentate dagli iscritti per accedere alle nuove prestazioni. Tuttavia la liquidazione e il pagamento delle prestazioni potranno essere effettuati solo dopo il completamento dell'adeguamento dei sistemi e delle procedure interne.

Le forme pensionistiche sono inoltre tenute a informare chiaramente gli iscritti di tale regime transitorio nel Documento sulle rendite e nei moduli utilizzati per la richiesta delle prestazioni.

 

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