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A cura della Redazione
E’ inapplicabile ai lavoratori non occupati per l'intero anno solare per contribuzione insufficiente, il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contribuzione minima maturata prima del 1993, perché ciò è ammissibile nei riguardi dei lavoratori non occupati per l'intero anno a causa della tipologia del rapporto di lavoro.
Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza del 30 agosto 2026 n. 24853.
La recente sentenza della Cassazione getta luce su un aspetto poco approfondito del sistema previdenziale ma ancora di attualità e cioè la possibilità di accedere, ancora oggi, alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, perché pari ad almeno 15 anni di contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1992, purché in possesso dell’età pensionabile che, ai valori attuali è di almeno 67 anni, più gli incrementi della speranza di vita. Questa conclusione è stata avvallata dall’Inps con la circolare 16/2013, di poco successiva alla riforma Fornero ma va messa bene a fuoco anche alla luce della richiamata sentenza.
Riguardiamo cosa ha precisato quest’ultima circolare. Vediamo chi sono i beneficiari della deroga: innanzitutto, i lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente, purché, ai sensi anche della recente sentenza, frutto di 15 annualità con 52 settimane accreditate ciascuna. L’opinione giurisprudenziale, fatta propria dalla sentenza, considera i 15 anni come annualità di contribuzione piena cioè riferiti alle sole annualità in cui si assommino 52 settimane utili che, nel caso sottoposto alla Cassazione, non risultano soddisfatti, in quanto solo per undici annualità sono state cumulate 52 settimane di contributi.
Per questi casi sia il D.Lgs. 503/1992 e la richiamata circolare 16/2013 prevedono un’altra ipotesi derogatoria, ossia quella riferita ai lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Ovviamente stiamo parlando di soggetti che presentano contribuzione a cavallo tra il 1992 e gli anni successivi, tant’è che la circ. 16/2013 specifica che il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.
Tale deroga, tuttavia, non può essere estesa ai lavoratori occupati per l'intero anno, poiché l'intento del legislatore è quello di proteggere, con il più favorevole regime previgente, i lavoratori non occupati per l'intero anno solare (ad es. i lavoratori a tempo determinato) e non già i lavoratori che, sebbene occupati nell'intero anno solare, non possano far valere una contribuzione sufficiente, come nel caso dei lavoratori domestici che lavorano per meno di 24 ore settimanali e presentano una minore contribuzione.
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- cass.24853-2026 - Scarica