Pensione in cumulo coi contributi esteri
A cura della Redazione
La totalizzazione estera per le pensioni in regime di cumulo è possibile se, tra le altre condizioni, la valorizzazione dei periodi assicurativi esteri risulti “necessaria” ai fini del diritto o, comunque, consenta il riconoscimento di un trattamento pensionistico “più favorevole.
L’Inps con la circolare del 20 ottobre 2026 n. 107 riassume il regime delle pensioni in cumulo con l’apporto dei contributi esteri, facendo un riepilogo di regole e principi già affrontati in passato e con alcune precisazioni nuove.
In breve, ricordiamo che stiamo parlando dei casi in cui l’assicurato è iscritto in Italia a più regimi previdenziali e intende, ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva, cumulare i periodi non coincidenti, utilizzando anche i periodi lavorati all’estero.
In base alla legge 228/2012, è possibile, chiedere una pensione di vecchiaia in cumulo oppure una pensione anticipata, tenendo conto delle regole vigenti negli ordinamenti previdenziali italiani. Vediamo ora alcune delle precisazioni più importanti nela circolare dell'INPS. I periodi di contribuzione estera in uno stato UE o in quelli convenzionati con l’Italia:
- sono utilizzabili per la pensione in cumulo anche se hanno dato vita ad una pensione nello stato estero;
- sono considerati ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995;
- se ricadono in periodi assicurativi in Italia presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, sono valorizzati nella Gestione previdenziale italiana che assicura il trattamento più favorevole. Infatti, ai fini della misura della pensione è ribadito il principio che i periodi coincidenti sono comunque tutti valorizzati anche se contano una sola volta ai fini del diritto.
Gestione separata – Se l’assicurato risulta iscritto a più gestioni previdenziali italiane e la gestione separata risulta l’ultima in senso cronologico, il requisito dell’importo soglia deve essere verificato, anche quando si chiede la pensione di vecchiaia in cumulo in regime internazionale. A tale fine, all’importo della pensione italiana in liquidazione deve essere, quindi, sommato all’importo della pensione e/o del pro-rata estero derivante dalla contribuzione maturata nei Paesi esteri indicati e il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all’importo soglia. Inoltre, quest'ultimo requisito può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro-rata estero.
La verifica dell’importo soglia non è necessaria quando, successivamente all’ultima contribuzione versata in Italia nella Gestione separata, il soggetto può fare valere periodi assicurativi esteri.
Integrazione al minimo - In presenza di una pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale nel sistema misto sulla base di periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, è possibile riconoscere l’integrazione al trattamento minimo della pensione in regime di cumulo.
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- 18017-circolare-numero-107-del-20-10-2026 - Scarica