Quattordicesima di pensione a luglio
A cura della Redazione
Con la mensilità di luglio sarà erogata ai titolari di pensione con almeno 64 anni di età aventi diritto, la quattordicesima (cd somma aggiuntiva).
L’Inps con il messaggio del 19 giugno 2026 n. 2052 ne dà notizia, riepilogando nel contempo chi sono i destinatari e i requisiti.
La corresponsione di questa somma aggiuntiva viene effettuata d’ufficio per i pensionati per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare il pagamento. Per l’anno 2026 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2026 (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima: si valutano i redditi delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati percepiti nell’anno 2026, nonché i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente percepiti nell’anno 2025.
Ecco il quadro per il 2026 che interessa i pensionati di quasi tutte le gestioni che rientrano nei limiti di reddito indicati di seguito e che, alla data del 31 luglio 2026, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni:
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Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) |
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Per redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo (11.931,08 euro annui) o fino al limite maggiorato di 12.032,07 (clausola salvaguardia) |
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Fino a 15 anni |
Fino a 18 anni |
437 euro |
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Oltre 15 fino a 25 anni |
Oltre 18 fino a 28 anni |
546 euro |
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Oltre 25 anni |
Oltre 28 anni |
655 euro |
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Per redditi da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo (da 11.931,08 a 15.908,10 euro annui) ) o fino al limite maggiorato di 16.328,10 (clausola salvaguardia) |
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Fino a 15 anni |
Fino a 18 anni |
336 euro |
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Oltre 15 fino a 25 anni |
Oltre 18 fino a 28 anni |
420 euro |
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Oltre 25 anni |
Oltre 28 anni |
504 euro |
È prevista una c.d. clausola di salvaguardia nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante. Conseguentemente l’importo della somma aggiuntiva viene corrisposto come risultante della differenza fra il predetto limite maggiorato e il reddito del pensionato.
Per i pensionati che perfezioneranno il requisito anagrafico di 64 anni successivamente all’elaborazione della rata di pensione di luglio 2026 o di coloro che siano divenuti titolari di pensione nel corso dell’anno 2026, sempre se rientranti nei limiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti, il pagamento verrà effettuata con il pagamento dei ratei di pensione di dicembre 2026.
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Allegati
- 16830-messaggio-numero-2052-del-19-06-2026 - Scarica