Regione Lombardia: nuove regole per impianti aeraulici, formazione e DPI amianto

A cura della Redazione

La Regione Lombardia, con la Legge regionale 30 giugno 2026, n. 17, è intervenuta su diverse disposizioni regionali in materia economica, sociale e territoriale. Dal punto di vista SSL, assumono particolare rilievo le novità riguardanti la gestione igienico-sanitaria degli impianti aeraulici, la tracciabilità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la selezione dei dispositivi di protezione respiratoria nelle attività con esposizione all’amianto.

Di cosa tratta:

La Legge regionale n. 17/2026, denominata “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026”, è stata pubblicata sul BURL n. 27 del 3 luglio 2026 ed è entrata in vigore il 4 luglio 2026. Il provvedimento modifica numerose leggi regionali già vigenti, introducendo integrazioni e adeguamenti in diversi ambiti.

Dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro, gli interventi più rilevanti riguardano:

  • gli impianti di condizionamento, ventilazione e termoventilazione;
  • la piattaforma regionale per la registrazione dei corsi di formazione sulla sicurezza;
  • i DPI respiratori utilizzati nei lavori con esposizione all’amianto.

Impianti aeraulici: valutazione del rischio e controlli periodici

La principale novità è l’introduzione dell’articolo 59-bis nella Legge regionale n. 33/2009, dedicato alla prevenzione e al controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici.

La disposizione si applica agli impianti che convogliano aria negli ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio.

Il titolare dell’impianto deve adottare le misure tecniche necessarie a garantire la salubrità dell’aria trattata e sottoporre l’impianto a ispezioni tecniche periodiche, finalizzate a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne.

È inoltre richiesta una valutazione del rischio igienico-sanitario che tenga conto:

  • della tipologia di attività svolta;
  • del livello di affollamento degli ambienti;
  • delle caratteristiche tecniche dell’impianto;
  • della normativa applicabile.

Sulla base della valutazione devono essere programmati controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone un’adeguata tracciabilità.

Formazione sulla sicurezza: piattaforma regionale interoperabile con il SIISL

La legge modifica anche la disciplina lombarda sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La piattaforma informatica regionale destinata alla registrazione dei corsi e degli aggiornamenti dovrà essere interoperabile con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, il SIISL, richiamato dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Le informazioni presenti nella piattaforma potranno essere utilizzate dalle ATS per programmare e svolgere le attività di vigilanza e controllo. L’accesso potrà essere riconosciuto, previa intesa, anche all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Resta prevista una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ciascun attestato rilasciato senza essere stato generato attraverso la piattaforma. La Legge n. 17/2026 precisa, tuttavia, che tali attestati non sono validi esclusivamente ai fini della disciplina regionale, evitando che l’invalidità venga automaticamente estesa ad altri effetti previsti dalla normativa nazionale.

Amianto: criteri per la scelta dei DPI respiratori

Ulteriori modifiche riguardano la Legge regionale n. 5/2026 sui dispositivi di protezione delle vie respiratorie utilizzati nei lavori con esposizione all’amianto.

La nuova formulazione stabilisce che il datore di lavoro deve fornire DPI respiratori idonei quando i rischi derivanti dall’esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati mediante misure tecniche di prevenzione o protezione collettiva.

È stato inoltre precisato che, quando l’esposizione non può essere ulteriormente ridotta con altri mezzi, il lavoratore deve essere dotato, sulla base della valutazione dei rischi, di almeno uno dei dispositivi individuati dalla normativa regionale, in modo da garantire il rispetto del valore limite previsto dall’articolo 254 del D.Lgs. n. 81/28.

La scelta del respiratore non può quindi derivare esclusivamente dalla tipologia di lavorazione, ma deve essere coerente con i risultati della valutazione dell’esposizione e con le concrete condizioni operative.

Indicazioni operative:

Le organizzazioni con sedi o attività all’interno della regione Lombardia dovrebbero verificare l’impatto delle nuove disposizioni sui propri processi.

In particolare, risulta opportuno:

  • censire gli impianti aeraulici presenti nelle sedi e individuare chiaramente il relativo titolare;
  • aggiornare o predisporre la valutazione del rischio igienico-sanitario degli impianti;
  • definire frequenze, responsabilità e modalità di esecuzione delle ispezioni e delle manutenzioni;
  • conservare rapporti di controllo, registri di manutenzione, esiti delle ispezioni e documentazione degli interventi eseguiti;
  • verificare che gli attestati di formazione soggetti alla disciplina regionale siano correttamente generati e registrati;
  • riesaminare la valutazione del rischio amianto e la procedura di selezione dei DPI respiratori.

Conclusioni:

La Legge regionale n. 17/2026 rafforza un modello di prevenzione fondato non soltanto sull’esecuzione degli interventi, ma anche sulla loro dimostrabilità.

Per gli impianti aeraulici, in particolare, la valutazione del rischio, la programmazione dei controlli e la tracciabilità delle manutenzioni diventano elementi centrali della gestione aziendale. Analogamente, l’interoperabilità delle piattaforme per la formazione conferma la progressiva digitalizzazione dei sistemi di controllo.

Le organizzazioni dovranno quindi disporre di informazioni aggiornate, documenti facilmente reperibili e scadenze monitorate in modo continuativo.

Per maggiori approfondimenti si allega il testo integrale della legge.

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