Rimborsi welfare per istruzione: esenzione anche se paga il coniuge
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 159 del 10 agosto 2026, chiarisce la non imponibilità dei rimborsi di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli di cui all’art. 12 del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.
L’azienda istante, avendo riferito che alcuni dipendenti beneficiari del credito welfare intendevano richiedere il rimborso di spese di istruzione sostenute dal proprio coniuge nell’interesse dei figli di cui all’art. 12 del TUIR, chiedeva all’Agenzia se l’esenzione fosse applicabile anche in tale circostanza.
L’Agenzia richiama diversi provvedimenti emanati negli anni precedenti, sulla base dei quali ricostruisce una linea interpretativa coerente. Già la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 aveva confermato la possibilità per il datore di lavoro di riconoscere somme di denaro, anche a titolo di rimborso, per finalità di istruzione ed educazione, purché fosse conservata la documentazione comprovante la spesa. Con la successiva risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, veniva chiarito che la documentazione dovesse indicare il soggetto beneficiario della prestazione, al fine di verificare la coerenza con la finalità della norma. Infine, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, l’Agenzia precisava la necessità di acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le fatture relative alle spese non fossero già state oggetto di richiesta di rimborso, nemmeno presso altri datori di lavoro.
L’Agenzia, in coerenza con quanto precedentemente ribadito, chiarisce dunque che le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche nel caso in cui sia stato il coniuge del dipendente a farsi carico della spesa. Resta necessario conservare la documentazione che attesti chi abbia beneficiato del servizio o della prestazione, al fine di verificare la spettanza del beneficio in relazione a un familiare, nonché la tipologia di servizio fruito. Si precisa che il datore di lavoro dovrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le fatture non siano state oggetto di ulteriori richieste di rimborso, né da parte del dipendente stesso né da parte del coniuge.
Inoltre, le medesime spese non potranno essere oggetto di deduzione o detrazione fiscale.
Riproduzione riservata ©
Allegati
- risposta-n.159-2026-1 - Scarica