Risarcimenti per mancata pausa: l’Agenzia chiarisce la tassazione
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 156 del 7 agosto 2026, chiarisce che le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa non rientrano nell’imponibile ai fini della tassazione.
L’azienda istante, obbligata a riconoscere ai dipendenti un risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia, per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa e i relativi interessi, chiede all’Agenzia il regime di tassazione da applicare al momento del versamento di tali somme.
La risposta all’interpello distingue tra risarcimento per lucro cessante e danno emergente. Nella prima ipotesi in cui la somma vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro o un mancato guadagno, il valore rientra nel reddito complessivo e va assoggettato a tassazione.
Se invece si rientra nell’ipotesi di danno emergente e il risarcimento ha lo scopo di andare a riparare a perdite effettivamente subite o ad una perdita economica subita dal patrimonio, non si tratta più di un indennizzo con funzione sostitutiva o integrativa di trattamenti retributivi ma con puro carattere risarcitorio ad un soggetto leso e di conseguenza non si ha imposizione fiscale.
La fattispecie prospettata nell’interpello, si configura come un caso di danno emergente poiché i lavoratori sono stati privati del diritto contrattuale alla pausa pranzo e, dunque, le somme di risarcimento non dovranno essere sottoposte a tassazione. Data la loro natura accessoria, anche gli interessi e le rivalutazioni relative a tali somme non saranno tassate.
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