Rivalutato l’indennizzo per il danno biologico
A cura della Redazione
Il Ministero del lavoro, nella sezione pubblicità legale, ex art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69, ha pubblicato il decreto 1/08/2018 che prevede che dal 1 luglio u.s. gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati nella misura dell’, 1,10%, sulla base della variazione accertata dall’Istat tra il 2016 e il 2017. Si ricorda che l’indennità è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000 e per le malattie professionali denunciate dalla stessa data, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%. L’indennizzo può essere erogato una tantum sotto forma di capitale oppure come rendita. L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000;
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.
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- Ministero-lavoro-decreto-19lug2018-danno-biologico-rivalutazione-variazione-Istat.pdf - Scarica