RLS e CSP sono ruoli compatibili? Ce lo dice il Ministero del Lavoro

A cura della Redazione

Con l’interpello n. 4 del 24 settembre 2026, il Ministero del Lavoro risponde ad un quesito di FLCS CISL, che si interroga se sia possibile ricoprire contemporaneamente il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Cosa tratta:

L’organizzazione sindacale FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, federazione di categoria della CISL - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) ha chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro sulla possibile incompatibilità fra le figure di RLS e CSP, confermata dalla risposta del 1° ottobre dallo stesso Ministero.

Il RLS ha un ruolo importante in ambito prevenzione, in quanto può farsi portavoce di esigenze e criticità rilevate dai lavoratori. Tuttavia, il ruolo di RLS può risultare incompatibile con altre funzioni, inficerebbero l’autonomia rispetto.

Il CSP è invece una figura prettamente tecnica, individuata nell’ambito dei cantieri, che ha responsabilità nell’esecuzione del coordinamento delle imprese prima di inizio lavori e deve, ad esempio, redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PCS).

Cosa stabiliscono le norme

La risposta del Ministero menziona diversi articoli del Testo Unico, ricordando definizioni e compiti delle due figure.

Viene riportato, fra questi, l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 81/08 che dispone che “L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”.

L’unica incompatibilità esplicitamente espressa dal decreto è quella con le figure di RSPP e ASPP. Infatti, mentre questi esprimono la volontà del Datore di Lavoro, il RLS è eletto dai lavoratori e deve rappresentare le loro esigenze.

La risposta del MASE

Sebbene non esplicitamente vietato dalla normativa, il Ministero ritiene ugualmente incompatibili le figure di RLS e CSP, ma solo nel caso in cui il lavoratore in questione sia dipendente di un’impresa che opera direttamente in cantiere in fase esecutiva.

Questo perché le scelte di progettazione potrebbero essere condizionate dal ruolo di RLS.

In queste circostanze, il Ministero vede minata l’autonomia, l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio del RLS.

Nella risposta viene citato, inoltre, l’art. 100, comma 4 del D.Lgs. 81/08, che impone al Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice di mettere a disposizione del RLS il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PCS), affinché possa esercitare il proprio diritto ad essere informato e consultato. Da questo si evince che le due figure devono rimanere separate.

Conclusioni

Le caratteristiche del RLS lo rendo talvolta una figura incompatibile con altri ruoli in ambito di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza, in quanto deve poter rimanere imparziale e autonomo nel rappresentare le esigenze dei lavoratori. Anche nel caso in questione viene riconosciuta una incompatibilità, ma solo nel caso di società che operano direttamente in cantiere, mediante i propri lavoratori, rappresentati dal RLS.

In allegato il testo della risposta all’interpello n. 4/2026.

COSA DICE LA LEGGE

D.Lgs. 81/08, artt. 2, 50, 89, 91, 100.

 

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