Superminimo non assorbibile se resta inalterato durante i rinnovi CCNL

A cura della Redazione

La Cassazione, con sentenza n. 24475 del 2026, conferma l’orientamento per cui il giudice di merito può escludere l'assorbibilità del superminimo valutando il comportamento complessivo delle parti.

La vicenda nasce dal ricorso di una società contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli, la quale aveva riconosciuto a un lavoratore il diritto a un superminimo non assorbibile, condannando l'azienda a restituire le somme trattenute. Secondo i giudici di merito, il fatto che il superminimo fosse rimasto inalterato nel corso degli anni, nonostante i vari incrementi retributivi intervenuti con i rinnovi contrattuali, costituiva un comportamento concludente idoneo a dimostrare l'originaria volontà delle parti di escludere l'assorbimento automatico.

La Cassazione ribadisce che l'art. 1362 del Codice Civile impone un'interpretazione contrattuale ampia, che consideri il contesto, non solo il dato letterale che non è l'unico elemento decisivo: l'interprete deve esaminare anche gli elementi extratestuali e, soprattutto, il comportamento complessivo e successivo dei contraenti.

La qualificazione del superminimo come assorbibile o meno dipende dall'interpretazione della volontà negoziale, che costituisce un accertamento riservato al giudice di merito.

In presenza di rinnovi contrattuali, l'aumento dei minimi tabellari non comporta automaticamente l'assorbimento del superminimo individuale se negli anni si è consolidata una prassi aziendale contraria o se l'emolumento è nato con finalità speciali.

In sede di pattuizione di un superminimo, è fondamentale formalizzare per iscritto e in modo inequivocabile la natura dell'importo, specificando se debba considerarsi assorbibile o meno nei futuri rinnovi.

 

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