Tassazione concorrente per i redditi del transfrontaliero della Banca d’Italia

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 154 del 6 agosto 2026, ha rettificato la risposta n. 132/2026 sul regime di imponibilità applicabile ai redditi del lavoratore transfrontaliero dipendente della Banca d’Italia residente in Francia.

Nel precedente interpello, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che il lavoratore, che presta attività lavorativa nel nostro Paese due volte alla settimana e per il resto in smart working dalla Francia, dovesse versare le imposte esclusivamente nello Stato della fonte, ossia l’Italia.

Tale conclusione si fondava sull’assimilazione della Banca d'Italia ai soggetti pubblici disciplinati dall'articolo 19 della Convenzione Italia-Francia, relativo alle funzioni pubbliche.

Con la nuova risposta, l’Agenzia modifica tale interpretazione, precisando che la Banca d’Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non coincide con lo Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa, né con un ente locale, categorie tassativamente richiamate dall'art. 19 della Convenzione.

Ne deriva che gli stipendi dei suoi dipendenti non rientrano nell'art. 19, ma nella disciplina generale dell'art. 15 della Convenzione.

L’Agenzia delle entrate esclude che il dipendente possa essere qualificato come lavoratore frontaliero, poiché non si reca quotidianamente in Italia ma lavora prevalentemente in modalità agile dalla Francia.

Pertanto, i giorni lavorati in Italia sono tassabili sia in Italia sia in Francia, con eliminazione della doppia imposizione da parte della Francia tramite il credito d’imposta.

Invece, i giorni lavorati da remoto in Francia sono imponibili esclusivamente in Francia.

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