Tasse in Italia per il dipendente della Banca d’Italia
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 132 del 2 luglio 2026, ha precisato che il dipendente della Banca d’Italia, residente in Francia, che viene a svolgere la prestazione lavorativa nel nostro Paese due volte alla settimana (mentre nei restanti giorni l’attività viene resa in smart working dalla Francia), deve versare le imposte esclusivamente nello Stato della fonte, ossia l’Italia.
Nella Risposta all’interpello viene richiamato l’art. 19 (funzioni pubbliche), paragrafo 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Francia, secondo cui, alla lettera a), si stabilisce che «le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia) o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente», sono assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato della fonte di tali redditi.
Tuttavia, la stessa disposizione comunitaria, al paragrafo 3, dispone che gli emolumenti erogati «in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale» ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 15 e sono, quindi, assoggettati, nel caso dei redditi da lavoro dipendente svolto nel settore privato dai lavoratori transfrontalieri, ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, ai sensi del paragrafo 4 di tale articolo.
Perché un reddito corrisposto a una persona fisica, a fronte dello svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, rientri nell’art. 19, paragrafo 1, lett. a) è necessario che gli emolumenti siano pagati da uno Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale e che la corresponsione avvenga in corrispettivo di servizi resi ad uno Stato, alle sue suddivisioni politiche o amministrative o ai suoi enti locali. Requisiti che si ritengono soddisfatti nel caso in esame.
Ciò detto, non ci sono dubbi che le remunerazioni da lavoro dipendente, corrisposte dalla Banca d'Italia, rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, lett. a) della predetta Convenzione contro le doppie imposizioni.
Infatti, la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico che svolge, in completa autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza, le funzioni di Banca Centrale della Repubblica italiana, essendo, allo stesso tempo, parte integrante del Sistema europeo delle banche centrali e dell'eurosistema. Non può quindi operare per scopi commerciali o speculativi, al fine di garantire la totale indipedenza nelle sue funzioni.
Da quanto sopra è possibile ritenere che le remunerazioni da lavoro dipendente, erogate dalla Banca d'Italia, rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 19, paragrafo 1, lett. a) del citato Trattato internazionale e quindi sono da assoggettare ad imposizione esclusiva in Italia, ossia nello Stato della fonte.
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