ExtraUE: ingresso semplificato per i lavoratori altamente qualificati

A cura di Alberto Rozza

Il portale integrazionemigranti.gov.it (il sito internet dei Ministeri del lavoro, dell’interno e dell’istruzione dedicato agli stranieri in Italia), ha reso noto che è disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, il modulo aggiornato (modulo BCE) che i datori di lavoro devono utilizzare per chiedere l'assunzione di lavoratori stranieri altamente qualificati (Carta Blu UE).

L’aggiornamento del modulo di richiesta del nulla osta si è reso necessario a seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 256/2023 del D.lgs. 18 ottobre 2023 n. 152 che attua le disposizioni della Direttiva (UE) 2021/1883, sulle nuove condizioni di ingresso (estranee al Decreto Flussi) e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.

La riforma di questa tipologia di ingressi, che prescinde dalle quote, trova la sua giustificazione nella necessità di promuovere un regime più attraente ed efficace per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi terzi, anche modificando l’ambito di applicazione, prevedendo procedure più rapide e criteri di ammissione flessibili e inclusivi e favorendo una mobilità più agevole all’interno della UE.

Si ricorda che la citata direttiva 2021/1883, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, sostituisce la direttiva 2009/50/CE, che per la prima volta ha introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, e aggiorna i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE.

In breve, come evidenziato anche nel Dossier parlamentare che accompagna il provvedimento legislativo, la nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.

A seguito dell’emanazione del Dlgs 152/2023, il Ministero dell’interno e quello del lavoro, con la circolare congiunta prot. n. 2829 del 28 marzo 2024, hanno fornito chiarimenti ed indicazioni operative sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini extra UE altamente qualificati.

Il lavoratore altamente qualificato

Entrando nel dettaglio della riforma, il Dlgs 152/2023 modifica l’art. 27-quater del T.U. immigrazione secondo cui, in base alla nuova versione, può essere considerato altamente qualificato ed ottenere il rilascio da parte della Questura della c.d. Carta Blu UE, il lavoratore che intende svolgere prestazioni retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che, alternativamente, risulta in possesso:

a) del titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 (vedi box) del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al DM 8 gennaio 2018.

b) dei requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Il primo requisito di cui alla lettera a) era già previsto dalla previgente norma, anche se più stringente. Infatti, in origine, si prevedeva che lo straniero fosse in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da un’autorità competente nel Paese dove era stato conseguito, attestante il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Inoltre, la norma in origine non faceva riferimento all’istruzione di livello terziario. Con tale locuzione si fa riferimento al sistema di istruzione che segue i percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (licei e istituti tecnici e professionali). Quindi il riferimento è alle università, ai dottorati di ricerca, ai master universitari di 1° e 2° livello post-laurea, alle scuole di specializzazione posta lauream, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli istituti tecnologici superiori.

Viene confermato il requisito di cui alla lettera b), mentre sono totalmente nuovi quelli di cui alle lettere c) e d) sopra citate.

Secondo le FAQ presenti sul portale integrazionemigranti.gov.it, l’introduzione dei nuovi requisiti di “qualifica professionale” (di cui alle lettere c) e d) sora citate) risponde alla necessità di colmare il gap di competenze e professionalità richieste dal mercato del lavoro italiano, permettendo di selezionare all’estero personale tecnico specializzato, ma non più necessariamente laureato, per il quale prima non era possibile richiedere la Blue Card.

La procedura

Per ottenere la Carta Blu UE a favore del cittadino straniero, il datore di lavoro che intende occupare un lavoratore altamente qualificato deve presentare telematicamente allo Sportello Unico per l’immigrazione il modulo BCE (che dal 19 giugno 2024 è disponibile nella versione aggiornata), collegandosi al sito del Ministero dell’Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it/, registrandosi tramite l’identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta.

La circolare congiunta prot. n. 2829/2024 sottolinea che la domanda volta ad ottenere il nulla osta al lavoro può essere trasmessa anche da parte delle Agenzie di somministrazione.

Oltre al modello di domanda, è necessario presentare il documento che attesta che è stata effettuata la verifica di indisponibilità presso il Centro per l’impiego competente di un lavoratore già presente in Italia (sia esso italiano, comunitario o extra UE), a meno che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di un altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un’attività altamente qualificata.

A tal proposito di ricorda che la richiesta di nulla osta potrà essere inoltrata soltanto se ricorre una delle seguenti ipotesi: il Centro per l’impiego non risponde alla richiesta presentata, entro quindici giorni lavorativi dalla data della domanda, il lavoratore segnalato dal Centro per l’impiego non è per il datore di lavoro idoneo  al lavoro offerto oppure il lavoratore inviato dal Centro per l’impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

Vanno presentati anche: la richiesta nominativa, il documento relativo alla sistemazione alloggiativa, la proposta di contratto di soggiorno, l’impegno a comunicare qualsiasi variazione e l’asseverazione (rilasciata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato oppure dalle organizzazioni datoriali) avente ad oggetto la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di lavoratori extracomunitari.

In ogni caso, l’asseverazione non è richiesta se le istanze vengono presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri datori di lavoro associati, dei requisiti di legge.

La domanda, a pena di rigetto, deve contenere: la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in precedenza era di almeno un anno), il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario. In alternativa a quest’ultimo, l’istante può indicare l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore (tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la Carta Blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda, relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno 5 anni se il settore è lo stesso per cui si presenta la domanda per la Carta Blu UE (oppure di 3 anni nei 7 precedenti per il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione). Sempre in alternativa, è possibile indicare i requisiti previsti dal Dlgs 206/2007 limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici.

È necessario indicare anche l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei CCNL e comunque non inferiore alla media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT. In base ad una FAQ del portale integrazionemigranti.gov.it tale importo è di circa 27.000 euro.  

La circolare prot. n. 2829/2024 evidenzia che la documentazione che deve essere presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione, se è rilasciata da autorità/soggetti non appartenenti all’UE, deve essere legalizzata presso la competente rappresentanza diplomatica italiana presente nello Stato terzo oppure, se è un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja, mediante l’apposizione dell’apostille ad opera della competente autorità che ha rilasciato il documento. Tale documentazione deve poi essere tradotta in italiano e allegata alla domanda di nulla osta (utilizzando la funzione upload) per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all’originale) allo Sportello Unico immigrazione in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Riguardo alla traduzione, una FAQ del portale integrazionemigranti.gov.it precisa che la stessa dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, mediante apposizione dell' apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Invece, con riferimento al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia, la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

Viene anche previsto che, se la domanda di Carta Blu UE riguarda un cittadino di un Paese terzo, titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato, non è necessario che il datore di lavoro produca la documentazione di cui sopra, poiché è già stata verificata in sede del primo rilascio del titolo stesso.

Come ricordato sopra, al fine di semplificare e agevolare l’assunzione dello straniero, si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il Centro per l’impiego la disponibilità di un lavoratore già presente regolarmente in Italia perché titolare di altro titolo di soggiorno rilanciato per svolgere un lavoro altamente qualificato.

Sempre per la finalità di alleggerire la procedura, si prevede che la richiesta di nulla osta possa essere sostituita da una comunicazione del datore di lavoro, qualora abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno un apposito protocollo d’intesa, sentito il Ministero del lavoro. In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria con il mod. Unilav. Possibilità questa riconosciuta anche se viene chiesto il rilascio del nulla osta con la normale procedura.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Lo Sportello Unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda o comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.

Una volta ottenuto il nulla osta, lo straniero dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo Paese e richiedere il visto d’ingresso, mostrando gli originali della documentazione già presentata allo Sportello Unico per l’immigrazione. La durata del visto d’ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero si reca allo Sportello Unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, insieme al datore di lavoro e successivamente presenta alla Questura la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Invece, se lo straniero è già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, si presenterà direttamente allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Il permesso di soggiorno che vie ne rilasciato dalla Questura ha una durata massima di due anni. Se il rapporto di lavoro ha una durata inferiore, il permesso di soggiorno avrà una validità pari a quest’ultimo, maggiorata di tre mesi.

Viene anche previsto che, se ad uno straniero un altro Stato UE ha riconosciuto la protezione internazionale e ha rilasciato la Carta Blu UE, e allo stesso viene revocata la protezione internazionale, il cittadino extra UE non perde il diritto al soggiorno nel nostro Paese. Infatti, in questo caso ha diritto ad ottenere la Carta Blue UE dall’Italia.

Tra le fattispecie che legittimano il mancato rilascio del permesso di soggiorno ovvero, nel caso sia stato concesso, la sua revoca, viene prevista quella secondo cui lo straniero non risulta più in possesso, alternativamente, del titolo di istruzione per essere considerato altamente qualificato o di una retribuzione minima prevista dal CCNL ovvero di un contratto di lavoro valido per un’attività altamente qualificata.

La circolare congiunta prot. n. 2829/2024 affronta anche il caso della perdita del lavoro. In particolare, se il lavoratore si dimette o viene licenziato, durante il periodo di disoccupazione può trovare un nuovo impego, purché altamente qualificato.

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