Lavoro sportivo nel dilettantismo: il nuovo “correttivo bis”

A cura di Matteo Pozzi

In attesa di conoscere il testo che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è già possibile fare alcune anticipazioni che interesseranno le nuove figure di lavoratori sportivi che, dal primo di luglio, in ambito dilettantistico debbono essere inquadrati nella forma del lavoro dipendente, autonomo a partita IVA o attraverso la collaborazione coordinata e continuativa resa anche per mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Da una prima disamina delle versioni in circolazione, viene chiarito in maniera espressa che la prestazione resa dal lavoratore sportivo può essere resa, oltre che per sodalizi sportivi dilettantistici quali associazioni o società sportive, anche nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo iscritto al RAS, nonché in favore di organismi affilianti quali federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.a.La predetta precisazione era doverosa in quanto, il testo originario, sembrava escludere tali soggetti richiamando solo le ASD e SSD come possibili “datori di lavoro” delle nuove figure di lavoratori.Il nuovo decreto specifica altresì che, accanto alle sette figure tipiche di lavoratore sportivo (atleta, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, e direttore di gara) rientrano anche ogni altro tesserato che, sulla scorta dei regolamenti tecnici delle singole federazioni sportive e delle discipline associate anche paralimpiche svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva il cui elenco, approvato con apposito decreto interministeriale, sarà tenuto ed aggiornato presso il Dipartimento per lo sport.Ulteriore ed importante specifica viene fatta in merito alla possibilità di avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale in ambito sportivo.Con riferimento, invece, ai dipendenti della pubblica amministrazione, si introduce la preventiva comunicazione in caso di volontari mentre, per le prestazioni di lavoro sportivo, le stesse sono condizionate al rilascio di autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza del lavoratore che può essere anche accordata per c.d. “silenzio assenso”.

L’elemento del monte ore settimanali per l’operatività della presunzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il lavoro prestato nell’area del dilettantismo passa da 18 a 24 ore settimanali sempre escludendo il tempo dedicato alle gare e manifestazioni sportive.Anche gli adempimenti da effettuarsi tramite il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche da parte dei soggetti datoriali subisce alcune modifiche rispetto al testo originario del comma 5 dell’art. 28 del d.lgs. 36/2021.

Precisando che dal 1 luglio sono attive le disposizioni tecniche sul RAS per la comunicazione dei dati necessari ad individuare il rapporto di lavoro sportivo che equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al centro per l’impiego, viene stabilito che le predette potranno essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro. I protocolli informatici relativi all’obbligo della tenuta del libro unico del lavoro tramite il Registro saranno predisposte entro il 31 dicembre 2023 che, in ogni caso, potrà avvenire in unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. Inoltre, in sede di prima applicazione tutti gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per le co.co.co sportive – limitatamente al periodo di paga luglio-settembre 2023 potranno essere effettuati dal 31 ottobre al 31 dicembre del corrente anno.Importanti novità vengono altresì introdotte per la figura del direttore di gara ed ai rapporti di lavoro con atleti di club paralimpici sia del settore pubblico che privatoRiguardo, invece, alla figura del volontario, si specifica il divieto dei rimborsi spese forfetari rendendo necessaria la documentazione delle spese effettivamente sostenute, prevedendo comunque la possibilità di autocertificarle entro il limite di € 150 mensili purché l’ente sportivo che andrà ad erogare abbia preventivamente deliberato in tal senso. In ogni caso i predetti rimborsi non concorrono a formare reddito per il percipiente.

La novella precisa altresì che le attività fornite a titolo gratuito dagli organi di amministrazione di ASD e SSD non sono considerate prestazioni di volontariato evitando così di incorrere nell’incompatibilità con le mansioni di lavoro sportivo.

Pertanto, la tipica figura del Presidente senza compenso che svolge attività di istruttore sportivo del sodalizio potrà ancora trovare applicazione.In ambito della sicurezza e salute dei lavoratori e di assicurazione obbligatoria si introducono importanti modifiche rispetto al testo originario. Ed infatti nei confronti dei soli lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sotto € 5.000 si applicano le minori esenzioni previste dall’art. 21 d.lgs. 81/2008 in tema di adempimenti di sicurezza sul lavoro (limitati, in sostanza, ai soli obblighi informativi e di fornitura di strumenti a norme e presidi di protezione). Indipendentemente dalla soglia di retribuzione del co.co.co sportivo, invece, si applicherà la sola tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 L. 289/2002 ossia quella infortuni prevista e coperta dal tesseramento sportivo.Da ultimo, si segnala la costituzione del nuovo “Osservatorio Nazionale sul lavoro sportivo” al fine di migliorare la conoscenza ed attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e per monitorare l’entrata in vigore della riforma.

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