Tasse e contributi sulla rivalutazione dei crediti di lavoro
A cura di Pietro Gremigni
Di fronte al ritardato o mancato pagamento della retribuzione il lavoratore puòricorrere dinanzi al Tribunale del lavoro per farsi riconoscere le somme dovute e sugli importi riconosciuti spetta la rivalutazione degli stessi in base ad appositi indici Istat nonché i relativi interessi. Ci dobbiamo chiedere: l’ulteriore credito di lavoro per rivalutazione e interessi è soggetto a imposte e contributi previdenziali?
La norma di riferimento è l’art. 429 del cod. proc. Civ, secondo cui il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito dovuto al trascorrere del tempo, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.Vediamo intanto di chiarire meglio quali sono i crediti di lavoro spettanti al lavoratore.
- Di norma lo sono tutti i compensi pagati dal datore di lavoro come corrispettivo della prestazione lavorativa e riconosciuti come retribuzione dalla legge o da interventi della giurisprudenza, anche se erogati a titolo di risarcimento danni in determinati casi; a titolo di esempio oltre alla retribuzione mensile: il compenso per festività, ferie e permessi non goduti, le mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, i premi, le indennità (di trasferta ad esempio), il corrispettivo del patto di non concorrenza ecc.;
- La Corte costituzionale con sentenza 13/1977 ha esteso la portata della norma alle somme dovute ai dirigenti.
Alla scadenza del debito retributivo non corrisposto, il lavoratore comincia a maturare, oltre agli interessi, anche la rivalutazione monetaria. Infatti, il credito rivalutato rappresenta il valore reale (cioè il potere d’acquisto) del debito originario, al di là del suo valore nominale; pertanto, su questa base devono essere determinati gli interessi, i quali devono essere calcolati sulla somma di denaro rivalutata, somma da considerare al lordo. Sui crediti di natura previdenziale e assistenziale questa regola è inapplicabile ai sensi dell’art. 16 comma 6 della legge 412/1991 (“L'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”). Quando però una prestazione previdenziale come il riscatto delle somme accumulate erogato da un fondo pensione è corrisposto dallo stesso datore di lavoro, vale la regola del cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi (Cass. sez. unite 6928/2018).
Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli interessi su crediti di lavoro e la rivalutazione sono assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente (Min. finanze 326/E/1997). Si tratta di elementi costitutivi del credito principale, di cui costituiscono altrettanti elementi e di cui, quindi, va riconosciuta la natura di redditi di lavoro dipendente. Inoltre, come precisa il Ministero delle finanze, ai fini dell'assoggettamento a tassazione quali redditi di lavoro dipendente, non è necessario che gli interessi e la rivalutazione conseguano ad una sentenza di condanna del giudice, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione e, quindi, anche se gli stessi derivano da un adempimento spontaneo del datore di lavoro o da una transazione. Circa le modalità di tassazione tutte le somme o valori percepiti, anche a titolo risarcitorio, come lo sono in sostanza i crediti per rivalutazione e interessi, devono essere sottoposti a tassazione separata con applicazione della ritenuta da parte del soggetto erogatore. L’art. 17 comma 1 lett. a) del Tuir individua, infatti, tra le somme corrisposte soggette a imposte con la modalità della tassazione separata, “…le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Invece, dal punto di vista previdenziale, l’Inps con la circolare 263/1997, sempre a seguito della riforma fiscale del Tuir e della cosiddetta armonizzazione delle basi imponibili, considera la rivalutazione monetaria e gli interessi come somme erogate in funzione risarcitoria; ciò significa che esse sono esenti da imposizione contributiva, anche se derivano da adempimento spontaneo e non conseguono ad una pronuncia del giudice.
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