Contributi omessi: slitta la pensione anticipata
A cura della Redazione
In caso di regolarizzazione di contributi omessi da parte dei lavoratori autonomi in fase di domanda di pensione, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione salvo alcune eccezioni.
L’Inps, col messaggio del 2 ottobre 2026 n. 3113, illustra le eccezioni alla regola dello slittamento della decorrenza operante per la categoria di lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti, agricoli e i professionisti iscritti alla gestione separata.
Il presupposto di questa operazione è costituito dal fatto che, in sede di domanda di pensione anticipata o di invalidità, manchino i contributi necessari per maturare il requidito contributivo richiesto a causa di precedenti omissioni contributive. La regola dello slittamento della decorrenza della pensione si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di pensione. Così la decorrenza teorica di quest’ultima slitta per essere fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che permette l’accredito dei contributi necessari.
Una volta effettuato il versamento dei contributi determinanti per la maturazione del diritto alla pensione, l’interessato, a cui la domanda di pensione è stata precedentemente respinta per mancanza del requisito contributivo, può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico mediante presentazione di un’istanza di riesame.
Vediamo ora le principali eccezioni a questa regola:
1) contributi non necessari al diritto, situazionequesta che non pregiudica il pensionamento alla data di decorrenza prevista e comporta, dopo la successiva regolarizzazione, l’incremento della misura della pensione dalla decorrenza originaria;
2) versamento di contributi non eseguibile perché il termine deve ancora scadere come ad esempio per artigiani e commercianti, quando la scadenza dei contributi dovuti sul minimale riferita ad un certo trimestre scade alcuni mesi dopo il termine del trimestre. La domanda di pensione, in attesa della scadenza viene sospesa e una volta intervenuto il pagamento, la domanda sarà sbloccata e soggetta alla decorrenza originaria;
3) redditi dell’anno corrente non conosciuti perché soggetti all’esito delle dichiarazioni fiscali: in tale caso, accertato il versamento della contribuzione sul minimale, eventualmente integrata da quella relativa al reddito d’impresa eccedente tale minimale, l’Inps procede alla liquidazione della pensione in via provvisoria.
Se la regolarizzazione contributiva interviene però oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria occorre presentare una nuova domanda di pensione. In tale caso, la decorrenza del trattamento è ancorata alla data della nuova domanda.
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- 18001-messaggio-numero-3113-del-02-10-2026 - Scarica