No all’opzione donna con la pensione anticipata
A cura della Redazione
La lavoratrice che ha maturato sia la pensione anticipata ordinaria che l’opzione donna deve obbligatoriamente chiedere la pensione anticipata ordinaria, anche se di importo inferiore
Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza 20128/2026, in merito ad una lavoratrice che aveva scelto di richiedere, a parità di requisiti perfezionati, l’opzione donna di cui alla legge 243/2004 perché di importo più favorevole.
L’opzione donna non è più stata prorogata dal Governo nell’ultima legge di bilancio, cosa che ad oggi comporta la cristallizzazione dei requisiti richiesti fino al 31 dicembre 2024 (61 anni di età – 35 anni di contribuzione, più il possesso dei uno dei requisiti o di caregiver, o di invalida o licenziata per crisi di impresa). Ciò significa che tale forma di pensionamento che si rivolge alle lavoratrici vecchie iscritte (prima del 1996) e che prevede, se richiesta, la liquidazione della pensione con calcolo contributivo, è attivabile in ogni momento da chi abbia perfezionato entro il 31 dicembre 2024 i citati presupposti.
Secondo i giudici della Suprema corte, infatti, l’opzione donna è una forma di prepensionamento varato a suo tempo per andare incontro ad esigenze specifiche (in questo caso delle donne lavoratrici) per superare i più rigorosi requisiti di pensionamento ordinario previsti dalla legge. Questa tipologia risulta attivabile quando l’accesso alla pensione è temporalmente antecedente rispetto ai criteri ordinari. Se questa finalità non è più attuale non può essere richiesta e va scelta la pensione anticipata anche se di importo inferiore.
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