Imballaggi, la conformità comincia dal 12 agosto 2026

A cura della Redazione

Dal 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 entra nella fase applicativa e trasforma il packaging in un vero oggetto di conformità. Sostanze, documentazione tecnica, responsabilità degli operatori, compostabilità, registrazioni ambientali e gestione delle scorte richiedono controlli immediati. Per le imprese non è più sufficiente conoscere le scadenze del 2030: occorre costruire fin da ora un sistema capace di governare ogni imballaggio lungo la filiera.

COSA TRATTA

Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica, in via generale, dal 12 agosto 2026. Il nuovo testo europeo sostituisce progressivamente la direttiva 94/62/CE e introduce un quadro uniforme per l’intero ciclo di vita degli imballaggi: progettazione, composizione, fabbricazione, commercializzazione, riutilizzo, raccolta e trattamento del rifiuto.

Il passaggio dalla direttiva al regolamento non rappresenta una semplice modifica formale. Le regole europee diventano direttamente applicabili e riguardano una platea molto più ampia di quella composta dai produttori fisici di contenitori. Sono coinvolte le imprese che progettano o fanno progettare imballaggi, commercializzano prodotti con il proprio marchio, importano merci confezionate, distribuiscono prodotti, vendono a distanza oppure mettono imballaggi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

Questo cambia la prospettiva aziendale. Il packaging non può più essere considerato un elemento secondario del prodotto, da gestire soltanto attraverso gli adempimenti sui rifiuti o il pagamento dei contributi ambientali. Diventa una componente regolamentata, accompagnata da responsabilità identificabili, evidenze tecniche, controlli di filiera e obblighi di reazione in caso di non conformità.

Il 12 agosto 2026 non è una scadenza preparatoria

Molte imprese hanno concentrato l’attenzione sugli obiettivi previsti per il 2030: riciclabilità, contenuto riciclato, riduzione degli imballaggi e limitazione dello spazio vuoto. Questa lettura rischia però di lasciare in secondo piano ciò che deve essere governato già nella fase iniziale di applicazione.

Dal 12 agosto 2026 assumono rilievo concreto le prescrizioni sulle sostanze contenute negli imballaggi, la definizione dei ruoli economici, la valutazione della conformità, la documentazione tecnica, la dichiarazione UE di conformità e gli obblighi di intervento in presenza di prodotti non conformi.

Il punto operativo è evidente: non basta possedere una roadmap verso il 2030. L’impresa deve essere in grado di dimostrare oggi chi è responsabile dell’imballaggio, quali requisiti gli si applicano, quali documenti ne comprovano la conformità e quali controlli sono stati effettuati prima dell’immissione sul mercato.

La Commissione europea ha pubblicato il 3 agosto 2026 una versione aggiornata delle FAQ dedicate al PPWR, accompagnando l’avvio della nuova disciplina con chiarimenti su ruoli, sostanze, PFAS, riciclabilità, minimizzazione, compostabilità, contenuto riciclato, riutilizzo e responsabilità estesa del produttore. Gli orientamenti non sostituiscono il testo normativo, ma costituiscono un riferimento interpretativo importante per imprese e autorità di controllo.

Sostanze negli imballaggi: il primo controllo è sulla composizione

Tra gli adempimenti più immediati rientrano le prescrizioni dell’articolo 5 sulle sostanze contenute negli imballaggi. Il valore complessivo di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o nei suoi componenti non deve superare 100 milligrammi per chilogrammo. La verifica non può essere riferita soltanto al materiale principale, perché l’unità di imballaggio può comprendere chiusure, rivestimenti, colle, inchiostri, vernici ed elementi accessori capaci di incidere sulla conformità complessiva.

Per gli imballaggi destinati al contatto con prodotti alimentari, dal 12 agosto 2026 si applicano inoltre i limiti relativi alle sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, note come PFAS. Il regolamento stabilisce soglie differenziate in funzione del metodo di misurazione: 25 parti per miliardo per le PFAS individuate mediante analisi mirata, 250 parti per miliardo per la loro somma secondo le condizioni previste e 50 parti per milione per il contenuto complessivo di PFAS.

Non è sufficiente chiedere al fornitore una generica dichiarazione sulla mancanza di sostanze pericolose. L’impresa deve definire quali informazioni siano necessarie per la specifica tipologia di imballaggio, verificare che la dichiarazione sia riferibile al materiale effettivamente acquistato e stabilire quando sia opportuno richiedere rapporti di prova, certificati analitici o ulteriori evidenze.

La verifica deve riguardare anche le sostanze presenti involontariamente. Contaminazioni derivanti dalle materie prime, dal contenuto riciclato o dai processi di trasformazione possono incidere sulla conformità, anche quando la sostanza non sia stata intenzionalmente aggiunta dal fabbricante.

PFAS e scorte: conta quando l’imballaggio viene immesso sul mercato

Il tema delle scorte merita particolare attenzione. Il regolamento non stabilisce un periodo generale per esaurire, dopo il 12 agosto 2026, gli imballaggi alimentari contenenti PFAS oltre le soglie consentite.

Il criterio determinante è l’immissione sul mercato. Secondo i chiarimenti della Commissione, gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a essere commercializzati e non devono essere ritirati per il solo fatto di non rispettare le nuove soglie. Gli imballaggi immessi sul mercato a partire da quella data devono invece essere conformi, anche se materialmente prodotti in precedenza. La presenza di materiale riciclato non determina un’esenzione.

Questa distinzione impone di ricostruire con precisione la posizione delle scorte. La semplice data di produzione o di ingresso in magazzino potrebbe non essere sufficiente. Occorre verificare quando si è realizzata, dal punto di vista giuridico, la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione.

Per gli imballaggi destinati alla vendita e per quelli multipli, le fasi finali di riempimento e sigillatura possono incidere sull’identificazione del momento di immissione sul mercato. Per gli imballaggi importati assume rilievo anche l’immissione in libera pratica. La gestione delle scorte deve quindi coinvolgere area legale, acquisti, qualità, logistica, amministrazione e HSE.

Una misura prudente consiste nel separare digitalmente i lotti, collegando data di produzione, fornitore, materiale, destinazione d’uso, rapporti analitici e momento di immissione sul mercato. Senza questa tracciabilità, anche un imballaggio tecnicamente conforme può diventare difficile da difendere durante un controllo.

La dichiarazione UE di conformità cambia la gestione documentale

Il PPWR introduce un sistema strutturato di valutazione della conformità. Prima di immettere un imballaggio sul mercato, il fabbricante deve eseguire, o far eseguire per proprio conto, la procedura prevista, predisporre la documentazione tecnica e compilare la dichiarazione UE di conformità.

La dichiarazione deve identificare in modo univoco l’imballaggio, il fabbricante, l’oggetto della dichiarazione, la normativa applicata, le norme o specifiche tecniche utilizzate e, quando pertinente, gli organismi intervenuti nella valutazione. Non è una semplice autodichiarazione commerciale: è l’atto con il quale il fabbricante assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio.

La documentazione deve permettere di comprendere il progetto, i materiali, i componenti, l’uso previsto, le verifiche effettuate, le specifiche applicate e i risultati delle prove. La dichiarazione va conservata per cinque anni dalla data di immissione sul mercato nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso di quelli riutilizzabili.

Per le aziende che utilizzano centinaia o migliaia di referenze, la gestione attraverso cartelle locali, messaggi di posta elettronica e documenti non indicizzati è destinata a diventare fragile. Occorre associare a ogni tipologia di imballaggio un fascicolo aggiornato, collegato ai relativi codici articolo e alle revisioni tecniche.

Il sistema dovrebbe segnalare automaticamente documenti mancanti, fornitori non qualificati, dichiarazioni sostituite, modifiche dei materiali e necessità di una nuova valutazione. Quando cambiano la progettazione, le caratteristiche dell’imballaggio o le specifiche utilizzate per dimostrare la conformità, il fascicolo deve essere riesaminato.

Individuare il fabbricante prima di raccogliere i documenti

Uno degli errori più probabili consiste nel ritenere che il fabbricante sia sempre l’impresa che produce fisicamente il contenitore.

Nel PPWR il ruolo dipende anche da chi fa progettare o fabbricare l’imballaggio e dal nome o marchio con cui viene immesso sul mercato. Per gli imballaggi per la vendita, il fabbricante può coincidere con il soggetto che esegue le fasi finali di trasformazione, riempie il contenitore e mette sul mercato il prodotto confezionato con il proprio marchio.

Importatori e distributori possono assumere gli obblighi del fabbricante quando commercializzano un imballaggio con il proprio nome o marchio oppure lo modificano in modo tale da incidere sulla conformità.

Prima di predisporre la dichiarazione UE, l’impresa deve quindi rispondere a una domanda essenziale: chi assume, per quella specifica unità di imballaggio, la responsabilità della conformità?

La risposta deve essere formalizzata in una matrice dei ruoli indicante almeno fabbricante, fornitore, importatore, distributore, produttore ai fini della responsabilità estesa, soggetto che detiene il fascicolo tecnico e funzione autorizzata a sottoscrivere la dichiarazione.

Fabbricante e produttore EPR non sono necessariamente lo stesso soggetto

Il regolamento distingue il fabbricante, responsabile della conformità dell’imballaggio, dal produttore soggetto alla responsabilità estesa del produttore, comunemente indicata come EPR.

Il fabbricante assicura che l’imballaggio rispetti le prescrizioni di sostenibilità, etichettatura e conformità. Il produttore EPR finanzia e organizza, secondo il sistema applicabile nello Stato membro, la gestione del rifiuto generato dall’imballaggio.

Nelle operazioni nazionali i due ruoli possono coincidere, ma nelle vendite transfrontaliere possono appartenere a soggetti diversi. L’impresa che vende direttamente prodotti imballati a utilizzatori finali in un altro Stato membro può assumere obblighi EPR nel Paese di destinazione, secondo le condizioni previste dal regolamento.

Non è quindi corretto interpretare il PPWR come l’introduzione di un unico adempimento europeo che sostituisce automaticamente tutti i sistemi nazionali. La responsabilità deve essere gestita nello Stato membro nel quale l’imballaggio viene messo a disposizione per la prima volta e nel quale si prevede che diventi rifiuto. Le aziende che operano su più mercati devono verificare registrazione, rappresentanza, dichiarazioni periodiche e contribuzione in ciascun ordinamento interessato.

In Italia il riferimento operativo è il sistema nazionale imperniato sul CONAI e sui consorzi di filiera. Negli altri Stati membri operano registri e organizzazioni differenti. I sistemi nazionali restano quindi rilevanti e non devono essere confusi con la dichiarazione UE di conformità del singolo imballaggio.

L’espressione “registrazione EPR immediata” richiede però prudenza. Il PPWR prevede lo sviluppo e l’armonizzazione dei registri dei produttori, ma le relative tempistiche dipendono anche dagli atti di esecuzione e dall’adeguamento dei sistemi nazionali. Ciò non sospende gli obblighi già vigenti nei singoli Paesi: significa, al contrario, che le imprese devono verificare sia la disciplina nazionale attuale sia la sua evoluzione sotto il nuovo regolamento.

Minimizzazione: l’obiettivo è già noto, le soglie quantitative arriveranno dopo

Il principio della minimizzazione impone di progettare gli imballaggi riducendone peso e volume al minimo necessario per garantire funzionalità, protezione, igiene, sicurezza, logistica e corretta informazione.

Le prescrizioni più strutturate dell’articolo 10, comprese la valutazione secondo i nuovi criteri e la relativa documentazione tecnica, diventeranno applicabili dal 1° gennaio 2030. Fino alla fine del 2029 continua a operare il quadro transitorio collegato ai requisiti essenziali della precedente disciplina. Non è quindi esatto trattare tutti gli obblighi quantitativi dell’articolo 10 come già pienamente applicabili dal 12 agosto 2026. È però altrettanto rischioso attendere il 2030 per iniziare l’analisi.

Il tempo necessario per modificare un imballaggio può essere lungo. Sono coinvolti prove di resistenza, comportamento durante il trasporto, compatibilità con le linee produttive, rischio di danneggiamento del prodotto, requisiti igienici, stabilità dei pallet e rapporti contrattuali con i fornitori.

La minimizzazione non coincide con una riduzione indiscriminata del materiale. Un imballaggio troppo leggero potrebbe compromettere il prodotto, aumentare gli scarti, causare sversamenti oppure generare rischi durante movimentazione e stoccaggio. La qualità della progettazione consiste nel raggiungere il minimo tecnicamente necessario, non il minimo assoluto.

L’impresa dovrebbe pertanto iniziare a raccogliere una giustificazione qualitativa per ciascuna famiglia di packaging: funzione svolta, ragioni che impediscono ulteriori riduzioni, prove effettuate, criticità del trasporto e alternative valutate. Questo patrimonio documentale faciliterà il successivo passaggio ai criteri armonizzati.

Carta e cartone: nessuna esenzione generale

Il fatto che alcune prescrizioni siano rivolte specificamente agli imballaggi in plastica non significa che carta e cartone siano genericamente esclusi dal PPWR.

Gli obiettivi minimi di contenuto riciclato dell’articolo 7, per esempio, riguardano le parti in plastica e non si applicano alla carta come materiale. Anche alcuni obiettivi di riutilizzo prevedono esclusioni per specifici formati, tra cui determinate scatole di cartone impiegate nel trasporto.

Restano però applicabili, secondo le relative decorrenze, le prescrizioni sulle sostanze, la riciclabilità, la minimizzazione, l’etichettatura, la conformità, la responsabilità degli operatori e la gestione dei rifiuti.

L’analisi deve quindi essere condotta per materiale, formato, funzione e destinazione d’uso. Una classificazione generica come “imballaggio in carta” non è sufficiente, soprattutto in presenza di rivestimenti, strati plastici, finestre trasparenti, colle, inchiostri o componenti compositi che possono modificare riciclabilità e requisiti applicabili.

Compostabilità: il nuovo intervento italiano

Nel quadro dell’applicazione del PPWR si inserisce il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, deliberato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto ed entrato in vigore l’8 agosto 2026. Il provvedimento ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 l’articolo 226-quinquies, dedicato all’obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio. Il decreto consente la prima messa a disposizione sul mercato nazionale di specifici imballaggi in plastica monouso quando siano certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Le categorie interessate comprendono:

  • imballaggi in plastica monouso per meno di 1,5 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
  • imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali della ristorazione, dell’hotellerie e del catering;
  • imballaggi monouso per porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, fatte salve le specifiche eccezioni;
  • imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati a una singola prenotazione nel settore ricettivo.

La disciplina nazionale si colloca in un punto delicato: diversi formati sono ricompresi tra le restrizioni previste dall’allegato V del PPWR a partire dal 1° gennaio 2030. La compostabilità non deve quindi essere letta come una deroga generale e definitiva al futuro divieto europeo. Occorre verificare puntualmente formato, uso, condizioni ed eventuali esenzioni.

Inoltre, biodegradabilità e compostabilità non sono concetti intercambiabili. La conformità richiede una certificazione riferita alle condizioni previste dallo standard applicabile. Un materiale definito genericamente “biodegradabile” non può essere automaticamente presentato come compostabile né conferito senza considerare il sistema di raccolta e trattamento disponibile.

Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro il termine costituzionale. Le imprese interessate devono quindi seguirne l’iter parlamentare e gli eventuali sviluppi nel confronto con le istituzioni europee, evitando di fondare scelte pluriennali su una lettura statica del testo iniziale.

La compostabilità riguarda anche sicurezza e organizzazione del lavoro

Il passaggio a imballaggi compostabili non costituisce soltanto una scelta ambientale.

Nuovi materiali possono modificare il comportamento sulle linee automatiche, la resistenza al calore e all’umidità, la stabilità durante lo stoccaggio, le modalità di sigillatura, la compatibilità con alimenti e cosmetici e la risposta alle sollecitazioni meccaniche.

Prima della sostituzione devono essere valutati gli effetti su produzione, manutenzione, pulizia degli impianti, movimentazione, rischio incendio, temperature di processo, polveri, sostanze utilizzate per colle e inchiostri e caratteristiche del rifiuto generato.

Un imballaggio ambientalmente preferibile non è automaticamente più sicuro in ogni fase del ciclo produttivo. Occorre cercare la soluzione che garantisca contemporaneamente conformità ambientale, sicurezza del prodotto, tutela dei lavoratori e corretta gestione del fine vita.

Dall’ufficio ambiente a una governance aziendale del packaging

Il PPWR non può essere affidato a una sola funzione. L’ufficio ambiente conosce gli obblighi sui rifiuti e sulla responsabilità estesa, ma non decide da solo la composizione dei materiali, i requisiti di acquisto, il disegno dell’imballaggio, le dichiarazioni commerciali o la destinazione dei prodotti. Serve una governance che coinvolga almeno:

  • Progettazione e Ricerca;
  • Acquisti e Qualifica Fornitori;
  • Produzione e Manutenzione;
  • Qualità e Sicurezza del Prodotto;
  • HSE e Sostenibilità;
  • Logistica e Magazzino;
  • Area Legale;
  • Marketing ed Etichettatura;
  • Vendite ed E-Commerce;
  • Amministrazione e Controllo.

Ogni funzione deve conoscere le decisioni che le competono. L’ufficio acquisti deve impedire l’ingresso di imballaggi privi delle evidenze richieste. La qualità deve verificarne coerenza e riferibilità. La logistica deve garantire la tracciabilità dei lotti. Il marketing deve evitare asserzioni ambientali non dimostrabili. L’HSE deve valutare gli effetti sui rischi lavorativi e ambientali. La direzione deve assegnare risorse e priorità.

MODIFICHE AL DVR

L’entrata in applicazione del PPWR non determina automaticamente l’obbligo di rielaborare il DVR in ogni azienda. La revisione diventa però necessaria quando l’adeguamento comporta modifiche significative ai materiali, al processo produttivo, all’organizzazione o alle modalità operative che possono incidere sulla salute e sicurezza. Il DVR deve essere riesaminato quando vengono introdotti nuovi imballaggi o componenti capaci di modificare:

  • Esposizione a sostanze chimiche, polveri, vapori, colle, inchiostri o agenti di trattamento;
  • Temperature, pressioni e parametri delle linee di confezionamento;
  • Rischio meccanico durante taglio, formatura, riempimento o sigillatura;
  • Modalità di movimentazione manuale e peso delle unità di carico;
  • Stabilità degli imballaggi durante accatastamento e trasporto;
  • Rischio incendio e comportamento dei materiali;
  • Processi di lavaggio e sanificazione degli imballaggi riutilizzabili;
  • Gestione interna dei rifiuti e deposito temporaneo;
  • Attività svolte da appaltatori e fornitori di servizi logistici.

La revisione deve riguardare il processo reale, non soltanto la scheda tecnica del nuovo materiale. Prima della diffusione generalizzata è opportuno avviare prove controllate, raccogliere segnalazioni degli operatori e verificare eventuali anomalie sulle linee.

PROCEDURE DI SICUREZZA

Il nuovo quadro può richiedere l’aggiornamento delle procedure aziendali per l’approvazione e l’impiego degli imballaggi. La procedura dovrebbe stabilire chi può autorizzare l’acquisto, quali documenti devono essere disponibili, come viene verificata la dichiarazione UE di conformità, chi valuta le sostanze presenti, come sono controllati i cambi di composizione e quando un imballaggio deve essere bloccato. Devono essere disciplinati anche:

  • segregazione dei lotti non conformi o privi di evidenze;
  • gestione delle scorte precedenti al 12 agosto 2026;
  • identificazione del momento di immissione sul mercato;
  • controllo delle certificazioni di compostabilità;
  • richiamo o ritiro di imballaggi non conformi;
  • aggiornamento dei fascicoli tecnici;
  • gestione dei prodotti importati;
  • verifica delle registrazioni EPR nei mercati di destinazione;
  • approvazione delle informazioni ambientali presenti in etichetta o nei canali digitali.

La procedura deve impedire l’apertura di un nuovo codice articolo senza l’inserimento dei dati obbligatori. Un sistema informatico ben configurato può bloccare l’ordine o la commercializzazione quando mancano documenti essenziali, riducendo il rischio che la conformità dipenda dalla memoria di una singola persona.

COSA DICE LA LEGGE

  • Il Regolamento (UE) 2025/40 è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e si applica in via generale dal 12 agosto 2026.
  • L’articolo 5 disciplina le sostanze contenute negli imballaggi, compresi il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente e le soglie PFAS per il packaging alimentare.
  • Gli articoli 15 e 38 impongono al fabbricante di eseguire o far eseguire la valutazione della conformità prima dell’immissione sul mercato.
  • L’articolo 39 e l’allegato VIII disciplinano la dichiarazione UE di conformità.
  • La documentazione deve essere conservata per cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili.
  • L’articolo 10 disciplina la riduzione al minimo dell’imballaggio; le prescrizioni strutturate si applicano dal 1° gennaio 2030, ferma restando la disciplina transitoria.
  • Gli articoli 44 e 45 regolano il registro dei produttori e la responsabilità estesa del produttore, con adempimenti collegati allo Stato membro nel quale l’imballaggio viene messo a disposizione.
  • Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 ha introdotto nel D.Lgs. 152/2006 l’obbligo nazionale di compostabilità certificata per specifiche categorie di imballaggi in plastica monouso.
  • Le restrizioni dell’allegato V del PPWR su determinati imballaggi monouso si applicheranno dal 1° gennaio 2030, fatte salve le condizioni e le esenzioni espressamente previste.

INDICAZIONI OPERATIVE

  1. Mappare entro 90 giorni tutte le unità di imballaggio. Registrare materiale, componenti, funzione, destinazione d’uso, fornitore, Paesi di vendita, ruolo aziendale e requisiti applicabili. Obiettivo: copertura del 100% delle referenze attive.
  2. Attribuire formalmente i ruoli. Identificare per ogni famiglia il fabbricante, il produttore EPR, l’importatore e il soggetto responsabile del fascicolo tecnico. Obiettivo: nessuna referenza con responsabilità non assegnata.
  3. Verificare immediatamente metalli pesanti e PFAS. Richiedere evidenze riferibili al prodotto e al lotto, dando priorità agli imballaggi alimentari. Obiettivo: chiusura entro 30 giorni di tutte le lacune sui prodotti ad alto rischio.
  4. Separare le scorte PFAS per stato giuridico. Tracciare produzione, acquisto e immissione sul mercato. Obiettivo: eliminare entro 60 giorni ogni lotto del quale non sia dimostrabile la posizione rispetto al 12 agosto 2026.
  5. Creare il fascicolo digitale dell’imballaggio. Collegare scheda tecnica, composizione, rapporti di prova, dichiarazione UE, certificazioni e modifiche. Obiettivo: reperibilità dei documenti richiesti entro quattro ore.
  6. Aggiornare i capitolati di acquisto. Inserire obbligo di comunicazione preventiva delle modifiche, accesso alle evidenze e responsabilità per dati inesatti. Obiettivo: adeguamento del 100% dei nuovi contratti e dei fornitori critici entro sei mesi.
  7. Verificare la posizione EPR in ogni mercato. Mappare vendite nazionali, esportazioni B2B, vendite dirette ed e-commerce. Obiettivo: zero mercati serviti senza verifica documentata degli obblighi ambientali.
  8. Avviare la minimizzazione prima del 2030. Selezionare le dieci famiglie con maggiore peso o volume e definire prove di riduzione. Obiettivo annuale: almeno il 5% di riduzione del materiale, senza aumento di danni, scarti o rischi.
  9. Valutare i nuovi materiali sul campo. Ogni sostituzione deve essere preceduta da una prova con produzione, qualità, manutenzione e HSE. Obiettivo: nessun nuovo materiale introdotto senza validazione multidisciplinare.
  10. Costruire una strategia 2026-2030. Collegare conformità, riciclabilità, minimizzazione, riutilizzo ed etichettatura a investimenti, budget e responsabilità. Obiettivo: riesame trimestrale da parte della direzione con indicatori di avanzamento.

 

IL 20% CHE CONTA (PER L’80% DEI RISULTATI)

A. Dal 12 agosto 2026 la conformità dell’imballaggio deve essere dimostrabile, non soltanto dichiarata dal fornitore.

B. PFAS e metalli pesanti richiedono controlli sulla composizione, sui componenti e sulla tracciabilità delle scorte.

C. Fabbricante e produttore EPR sono ruoli differenti e devono essere individuati per ogni mercato.

D. Carta e cartone non beneficiano di un’esenzione generale dal PPWR.

E. Digitalizzare il fascicolo dell’imballaggio riduce errori, accelera i controlli e rende governabili le scadenze del 2030.

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