Infortunio per colpo di calore: la responsabilità datoriale sussiste anche se il decesso avviene a distanza di tempo

A cura della Redazione

La sentenza n. 14578 del 21 aprile 2026 della Cassazione Penale ha confermato la condanna del datore di lavoro per la morte di un operaio colpito da un grave colpo di calore in cantiere, deceduto oltre un anno dopo l'infortunio. Una ulteriore conferma dell’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure adeguate per gestire i rischi legati al caldo intenso.

Il fatto

La vicenda riguarda un lavoratore dipendente di una società operante in un cantiere edile nella costruzione di una villetta. Durante di giornata caratterizzata da elevate temperature, il lavoratore si era trovato a svolgere attività di pulizia e spostamento materiali, sia all’interno che all’esterno, e aveva consumato il pranzo all’interno di un container non climatizzato.

Già durante il turno di lavoro, il lavoratore aveva presentato alcuni sintomi di malore, interrompendo l’attività solo nel pomeriggio. Il colpo di calore gli provocò gravissime lesioni cerebrali, conducendolo ad uno stato vegetativo permanente.

La morte è pervenuta dopo circa un anno di ricoveri ospedalieri, a seguito di uno shock settivo, in un quadro fortemente compromesso dalle conseguenze del colpo di calore iniziale.

In primo grado e in appello il datore di lavoro era stato condannato per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi di formazione e alle misure di protezione dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dalle condizioni climatiche e atmosferiche.

Il ricorso

I legali del datore di lavoro hanno presentato ricorso sostenendo che il decesso era stato determinato da fattori sopravvenuti autonomi, come le infezioni contratte in ospedale e le cure sanitarie ricevute.

Il giudizio

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando integralmente la responsabilità del datore di lavoro.

Secondo i giudici, il nesso causale tra l'esposizione al calore durante l'attività lavorativa e il successivo decesso non è stato interrotto dalle complicanze sopravvenute. Le infezioni nosocomiali, la sepsi e le ulteriori patologie sviluppatesi durante la lunga degenza costituiscono infatti eventi prevedibili e tipici della condizione di grave compromissione fisica provocata dall'infortunio originario.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui una causa sopravvenuta può interrompere il nesso causale soltanto se dà origine a un rischio completamente nuovo, autonomo e imprevedibile rispetto a quello inizialmente attivato dalla condotta colposa. Nel caso esaminato, le infezioni e le complicanze cliniche sono state considerate sviluppi coerenti e non eccezionali della gravissima condizione neurologica derivante dal colpo di calore.

Di particolare rilievo è il richiamo agli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008, che impongono di proteggere i lavoratori dalle influenze atmosferiche potenzialmente dannose per la salute e la sicurezza.

La Cassazione sottolinea che il rischio da stress termico e da colpo di calore deve essere valutato e gestito attraverso adeguate misure preventive, così come previsto da Testo Unico e dai provvedimenti legislativi specifici come il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Conclusioni

La giurisprudenza conferma un principio su cui il legislatore insiste da tempo: il rischio legato alle condizioni climatiche avverse, come il calore estremo, non può essere semplicemente considerato un’emergenza e deve essere gestito strutturalmente per prevenire infortuni e malattie.

Impatti e indicazioni operative

Datori di lavoro, RSPP e altri addetti ai lavori devono gestire il rischio da caldo estremo, soprattutto in quei settori dove molte attività vengono svolte all’aperto e l’esposizione è maggiore, come in edilizia, agricoltura e logistica.

  1. Valutare il rischio microclima e in particolare l’esposizione al calore estremo nel DVR: l’esposizione a temperature elevate e al sole deve essere accuratamente valutato, soprattutto nei settori più a rischio.
  2. Definire procedure con monitoraggio delle condizioni climatiche, per avviare le misure necessarie in caso siano previste temperature particolarmente elevate.
  3. Fra le misure da applicare, pianificare orari di lavoro compatibili con le condizioni climatiche, evitando le attività più pesanti nelle fasce orarie più calde.
  4. Definire le pause accuratamente, in base alla valutazione dei rischi, ad esempio considerando l’indice di calore (heat index) e la vulnerabilità dei lavoratori presenti.
  5. Prevedere zone ombreggiate o climatizzate: da utilizzare nelle pause o per svolgere parte delle attività, in modo da ridurre il rischio.
  6. Garantire adeguata disponibilità di acqua: è necessario che i lavoratori esposti siano adeguatamente idratati ed è quindi opportuno fornire acqua e garantire le pause per bere.
  7. Informare e formare i lavoratori sui rischi e le procedure: i lavoratori devono essere a conoscenza dei rischi derivanti dall’esposizione prolungata al sole e a temperature elevate e conoscere le misure adottate ed essere sensibilizzati ad effettuare le pause idratarsi.
  8. Formare i lavoratori sui sintomi del colpo di calore e delle altre patologie derivanti da questo tipo di rischio: il riconoscimento precoce dei sintomi (vertigini, mal di testa, debolezza, nausea e alterazioni dello stato di coscienza) può essere fondamentale per evitare conseguenze gravi.

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